Vorrete perdonare la lunghezza della nota, ma in pochi giorni di meditato silenzio sono molte le cose che si sono accumulate e che meritano, nell’interesse di tutti, di essere spiegate, almeno da parte mia.
PREMESSA
Sono un avvocato che conosce direttamente ed in concreto la norma in questione perchè più volte sono stato nominato difensore d’ufficio nei procedimenti penali incardinati presso gli uffici del Giudice di Pace del Salento dove sono avvenuti sbarchi di cittadini extracomunitari nei mesi ed anni passati.
Ormai è noto ai più che la norma in questione è stata introdotta nel 2009 nel Testo Unico sull’Immigrazione (cd. legge Bossi-Fini del 2002 che a sua volta ha modificato il precedente ed originario decreto legislativo del 1998, cd. Turco-Napolitano) con il cd. primo “pacchetto sicurezza” fatto approvare dall’allora Ministro dell’Interno Maroni che prevedeva in origine anche una pena detentiva da 1 a 4 anni di reclusione per il solo ingresso illegale nel territorio italiano e un’aggravante specifica per ogni reato se commesso da un extracomunitario.
La Corte Costituzionale (2010) prima e la Corte di Giustizia dell’UE poi, hanno frattanto cancellato l’aggravante (il semplice “status” amministrativo di straniero irregolare non può costituire da solo elemento di maggior sanzione, in assenza di fatti materiali di reato) e la pena detentiva.
La norma di cui stiamo parlando prevede quindi, oggi, una sanzione pecuniaria (di tipo penale) da 5.000 a 10.000 euro per il cittadino extracomunitario che senza la documentazione richiesta semplicemente mette un piede sul territorio italiano.
Come accennato sopra, nel corso degli anni ho potuto saggiare svariate volte, da modesto operatore del Diritto, la portata concreta della norma nelle aule giudiziarie dove essa “vive” e quindi posso dire di poter esprimere una valutazione in virtù di esperienza professionale diretta e con cognizione (è il caso di dirlo…) di causa.
SUL MERITO DELLA NORMA (ART. 10 BIS D.LGS. 286/98)
Dalla mia esperienza personale diretta posso dire che la norma in questione è:
A) INUTILE; centinaia di procedimenti penali incardinati presso Procure della Repubblica ed uffici di Giudice di Pace si concludono, a distanza di mesi o anni, con una sentenza di condanna al pagamento di un’ammenda solitamente dell’importo minimo edittale di € 5.000,00 nei confronti di persone che spesso neanche sanno o capiscono cosa succede e che non sono minimamente scoraggiati dall’affrontare viaggi che spesso mettono a repentaglio la loro stessa vita. Non c’è quindi alcun effetto deterrente concreto, come ormai appare chiaro a chi in questi giorni è informato dal dibattito mediatico per i fatti tragici di Lampedusa.
Gli stranieri sorpresi in mare o appena sbarcati non sono neanche a conoscenza della norma punitiva, non possono neanche comprendere se e perchè sono processati, essendo per lo più nullatenenti disperati, sono inoltre assolutamente indifferenti alla sanzione cui possono essere condannati perchè le sentenze sono in concreto INESEGUIBILI.
La norma che si vorrebbe abrogare, in altre parole, non raggiunge gli scopi dichiarati (demagogicamente) di scoraggiare l’arrivo di “clandestini”, quindi è oggettivamente, incontestabilmente ed in senso letterale, inutile.
Prima di proseguire, è bene rileggere ad alta voce almeno 5 volte il paragrafo precedente per fissarlo bene in testa come premessa per ogni considerazione sul punto.
L’art. 10 bis NON SERVE AD ESPELLERE NESSUNO.
L’unica utilità dell’art. 10 bis è quella demagogica di chi l’ha introdotta e la vuole difendere, per cui “l’Italia così combatte l’immigrazione clandestina”, “così li possiamo espellere per evitare l’invasione” etc.
Val la pena ricordare insomma che, anche in caso di approvazione definitiva della proposta abrogativa dell’art. 10 bis, il resto della legge cd. Bossi-Fini rimane intatta in tutte le sue (pur talvolta assurde, ipocrite, irrazionali ed inefficienti) disposizioni relative ai permessi di soggiorno, decreti flussi, espulsioni, respingimenti, etc.
B) DANNOSA PERCHE’ COSTOSA; le centinaia di procedimenti penali interessano ed occupano il personale e le risorse di Procure della Repubblica, Commissariati e Forze dell’Ordine, Giudici di Pace e spesso Tribunali (per appelli). Una volta fermato in mare (acque territoriali) o sulla terraferma, l’extracomunitario senza documentazione viene fermato e condotto nei CIE (e successivamente nei CARA, se richiedente asilo) ed anche quando si rende irreperibile, allontanandosi dai centri, diviene oggetto di processo penale con il coinvolgimento (pagato con le tasche dei cittadini) di traduttori, poliziotti, cancellieri, poliziotti, carabinieri, finanzieri, pubblici ministeri ed avvocati d’ufficio, udienze, verbali, notifiche e tutto quello che chi non frequenta cancellerie ed aule giudiziarie non può neanche immaginare. Gli agenti che hanno provveduto al fermo sono chiamati a testimoniare in udienza obbligatoriamente sulle modalità di rintracciamento dell’extracomunitario, a distanza di mesi dai fatti, quando magari sono stati frattanto trasferiti in altra sede operativa, con disagi e costi notevoli per la collettività.
Nel corso dei giudizi molti imputati diventano richiedenti asilo o si rendono irreperibili e le loro posizioni sono stralciate con duplicazione di fascicoli e difficili ricostruzioni delle posizioni processuali di decine di persone spesso interessate nel medesimo processo, con sovraccarico di lavoro fra le cancellerie e i CIE spesso lontani, con decine di fax, comunicazioni, errori, etc.
Dall’entrata in vigore della norma che ha istituito questi processi farsa (2009), ben 12.867 per lo più disperati sono costati, peraltro senza aver compiuto alcun fatto materiale di reato, svariate decine di milioni di euro di soldi pubblici letteralmente buttati dalla finestra e sono stati sottratti poliziotti, risorse pubbliche, personale giudiziario da incombenze più meritevoli. Anche questo è un fatto incontestabile e che va tenuto bene in mente da chi vuole formarsi un’opinione scevra da condizionamenti di tipo ideologico.
C) INGIUSTA; questo è l’aspetto più delicato e che non ha a che vedere con dati e numeri oggettivi, ma con la sensibilità personale, con il grado di coscienza e di conoscenza dei principi di diritto, nazionali ed internazionali, ed è oggettivamente più soggetto a possibili strumentalizzazioni politiche ed ideologiche ed anche a ragionamenti “di pancia”.
Il punire con sanzione penale il comportamento di chi, senza aver offeso concretamente un bene giuridico meritevole di tutela secondo i principi fondanti il nostro Ordinamento giuridico, semplicemente mette un piede sul territorio italiano è (anche a parere del sottoscritto come cittadino ed avvocato, ancor prima che come parlamentare) una stortura ed un fatto alquanto opinabile, in presenza di altri strumenti già esistenti che regolano le espulsioni di chi non è “regolare” secondo le leggi vigenti italiane. Criminalizzare mere condizioni personali è una scelta infelice dal punto di vista giuridico (come Giuristi ben più autorevoli del sottoscritto hanno più volte ricordato, v. Onida, Rodotà, Zagrebelsky) e diciamo “fortemente dubitabile” dal punto di vista UMANO. I recenti fatti tragici siciliani mettono alla luce l’assurdità della norma incriminatrice che IMPONE alle Procure l’apertura di procedimenti penali anche a carico di chi è sopravvissuto a tragedie immense e che magari, dopo aver galleggiato fra cadaveri di compagni di viaggio, a breve dovrà “difendersi” come imputato davanti ad un Giudice italiano per un reato di cui francamente ciascuno di noi credo possa percepire l’inconsistenza concreta. Ma, come detto, questo aspetto è opinabile, certamente fra i nostri connazionali (potenziali elettori o no del M5S…..) ci sarà qualcuno che per formazione culturale o cecità ideologica, lascerebbe tranquillamente morire di fame i sopravvissuti, così come c’è chi dedica la propria vita per gli altri ed impiega energie e tempo per aiutare gli ultimi ed i più deboli, senza badare alla nazionalità, colore della pelle, credo religioso, etc.
Personalmente mi sono sempre trovato più a mio agio fra questa seconda categoria di persone.
GENESI DELL’EMENDAMENTO BUCCARELLA-CIOFFI
In Commissione Giustizia del Senato nel luglio scorso, proveniente da un testo già approvato dalla Camera, è pervenuto un disegno di legge in tema di “Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”(DDL n. 925 e riunito ad altri come il ddl 110 in tema di depenalizzazioni). In pratica si tratta di depenalizzazioni e dell’introduzione nel giudizio penale ordinario dell’istituto della “messa alla prova”, già conosciuto nel rito penale minorile.Il compito dei membri delle Commissioni è quello di analizzare il testo dei disegni di legge e cercare di apportare modifiche migliorative e noialtri 5 Stelle, sempre con spirito pragmatico e non ideologico, cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro, aiutati anche dall’ufficio legislativo del nostro gruppo parlamentare, anche quando si affrontano tematiche ovviamente non comprese nel Programma del Movimento, mettendo a disposizione le nostre competenze personali, quando ci sono nel singolo caso di specie e, va ricordato, senza aver la possibilità, ad oggi, di disporre di uno strumento di consultazione con gli attivisti iscritti sulle singole scelte da prendere (migliaia, ad oggi, nel lavoro di ciascun parlamentare nella propria Commissione).